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Un vergognoso provvedimento del Governo Berlusconi,
abilmente celato all'interno della Legge Finanziaria del 2001, permette solo ed esclusivamente
alle radio nazionali comunitarie (leggasi Radio Maria e
Radio Padania) di occupare arbitrariamente nuove frequenze
in ogni parte d'Italia per "completare" le loro rispettive
reti, contrariamente a quanto previsto da tutte le leggi che regolamentano
il settore radiotelevisivo, dalla Mammì in poi.
Non solo. Trascorsi 90 giorni dall'attivazione dei nuovi impianti,
questi diventano a tutti gli effetti "autorizzati".
E' l'ennesimo attacco in tipico stile mafioso all'ormai quasi morente
pluralismo di voci nella radiofonia locale.
Non sono bastate leggi e leggine piene zeppe di elementi incostituzionali
(obbligo di assunzione di dipendenti anche per le piccole radio a
conduzione familiare o strumento culturale di associazioni e Comuni,
tasse e oneri di programmazione assolutamente fuori da ogni logica
di buon senso, ecc ecc.). Ora si vuole ulteriormente danneggiare la
libertà di espressione consentendo a soggetti che di "comunitario"
hanno ben poco di occupare nuove frequenze, rendendo di fatto inascoltabili
centinaia di radio locali che non potranno neanche minimamente protestare
in caso di interferenza (conosciamo benissimo, perchè noi stessi di
Spazio Radio ne siamo stati vittime, come si comportano certi funzionari
degli uffici del mInistero delle comunicazioni....).
La rabbia è tanta! Ma questo ultimo "atto terroristico"
sarà solo un ulteriore stimolo per continuare a lottare per la libertà
di parola sancita dalla nostra Costituzione.
Venderemo cara la pelle!
Ecco
il testo maledetto:
"Fino all'attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica
analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria
in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti,
su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori
dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti
in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento
della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio
1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione
degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di
segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata".
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art.74 comma 2
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